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Il risarcimento dei danni fisici per incidente stradale: 3 consigli utili

In caso di sinistro stradale è possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno per le lesioni personali, cioè dei danni non patrimoniali, salvo nel caso in cui il danneggiato sia l'unico ed esclusivo responsabile dell'incidente e non abbia un'apposita polizza casco. In tutti gli altri casi è possibile fare una richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del vettore, cioè dell'auto su cui si viaggia se si è trasportati o alla compagnia assicurativa del responsabile civile.

 

In situazioni di questo tipo è necessario seguire delle "linee guida" che permettano di gestire al meglio il processo di richiesta di risarcimento danni, in modo da non tralasciare nessun passaggio chiave che possa compromettere l'esito della richiesta. 

Per "risarcimento" si intende la somma pagata da una compagnia di assicurazioni inseguito ad un sinistro in seguito alla denuncia dello stesso e solo dopo una completa procedura di richiesta. Il sinistro stradale è un evento che va a provocare un danno, dando così diritto all’assicurato di richiedere all’assicurazione una prestazione monetaria.
Bisogna ricordare che l'assicurazione non è tenuta a risarcire i sinistri caratterizzati da colpe o comportamenti dolosi dell'assicurato: non c'è quindi un obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa.

 

3 Accorgimenti e consigli utili da seguire prima di avviare le pratiche per richiedere il rimborso

 

1) Per poter procedere è necessaria la denuncia del sinistro, che deve essere fatta entro 3 giorni dell'avvenimento del fatto. Se non si rispettano queste tempistiche non è più possibile richiedere il risarcimento. Bisognerà riportare giorno, ora e luogo dell’incidente, soggetti coinvolti e loro veicoli, dinamiche del sinistro, danni ai veicoli e danni fisici alle persone e bisognerà segnalare eventuali testimoni dell’accaduto. Il modulo si constatazione può essere firmato da una sola parte oppure da tutti i soggetti coinvolti: se la firma viene apposta da entrambe le parti verrà attestato il loro accordo sulla dinamica dell'incidente, e la procedura si completerà in 30 giorni invece che in 60.

I danni alla persona, in caso di sinistro, devo essere documentati dal primo accesso in Pronto Soccorso, fino a tutto l'iter del danneggiato: eventuali ricoveri in ospedale, interventi chirurgici, cure riabilitative e altro. Spesso è fondamentale fornire alla compagnia assicurativa anche il verbale di incidente redatto dalle autorità intervenute al momento del sinistro, questo per una maggiore completezza delle informazioni che è fondamentale per poter richiedere il rimborso alle compagnie assicurative.

Quando le lesioni, cioè i danni fisici, si sono stabilizzate, ovvero non migliorano e non peggiorano oltre ma si sono cristallizzate, si fa una visita medico-legale. Questa - sulla base dei referti clinici e della visita stessa - indica la percentuale di danno permanente e il c.d. danno biologico, che è la lesione subita dal soggetto all'integrità psico-fisica e che viene espressa in punto percentuale. Va ricordato che ogni lesione superiore al 10% rientra nell'ambito delle lesioni macropermanenti.

I medici legali dovranno quindi stendere una relazione / perizia in cui indicano il danno biologico in percentuale, i giorni di Inabilità temporanea, assoluta e/o parziale, cioè i giorni in cui il lesionato non ha potuto in tutto o in parte attendere alle proprie quotidiane occupazioni (ad esempio 10 giorni di ricovero ospedaliero implicano 10 giorni di inabilità temporanea assoluta), eventualmente l'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica del soggetto ed eventualmente, ma solo nel caso di lesioni molto gravi, le ore di assistenza di cui danneggiato ha necessità ogni giorno. La percentuale di inabilità temporanea se assoluta raggiunge il 100%, se parziale - in base alla sua percentuale che ad esempio può essere del 25%, 50% e 75% - a seconda della gravità va ad influenzare e modificare l'entità del risarcimento.

 

Che compenso ci può essere in caso di danno fisico?

 

2) Il valore della percentuale di invalidità stabilita dal medico-legale viene rapportata all'età del danneggiato ed il relativo risarcimento è stabilito sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile, che fissano nel rapporto tra età e percentuale di danno la somma da risarcire. Il risarcimento è maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l'età del danneggiato: un lesionato giovane deve infatti convivere più tempo con quel danno fisico e con quell'invalidità, ed è quindi una complicazione che rappresenterà per lui un danno ancora più grave di quanto non lo sia normalmente, con un risarcimento di conseguenza più alto.

I danni alla persona possono includere anche l'aumento personalizzato cioè una percentuale aggiuntiva, sempre stabilita dalle Tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale di invalidità, che può comportare un aumento del risarcimento se sono provati specifici elementi di particolare sofferenza o danni aggiuntivi che sono derivati a quel particolare soggetto a seguito delle lesioni. Questa c. d. personalizzazione ha sostanzialmente preso il posto del danno morale e, a differenza di questo, non viene mai autonomamente riconosciuta in presenza di danno biologico, ma solo sulla scorta di specifici elementi di prova. Anche in questo caso quindi è necessaria una totale completezza della documentazione per poter dimostrare l'idoneità al risarcimento in questione.

Ovviamente vengono risarciti, in caso di incidente, anche i giorni di inabilità temporanea documentati ed indicati nella perizia medico legale, come precedentemente descritti.

 

3) Può essere utile ricordare che la pratica risarcitoria in caso di sinistro stradale può essere interamente stragiudiziale, e quindi gestita autonomamente dal danneggiato con richiesta alla compagnia assicurativa. Per stragiudiziale si intende un atto/comportamento non giudiziario, cioè esterno rispetto al processo, o giudizio. Spesso le compagnie assicurative presentano un iter preciso da seguire per poter presentare la richiesta di rimborso, e a questo iter il cittadino deve attenersi. Dopo aver valutato e quantificato il danno, la compagnia assicurativa erogherà l'offerta di risarcimento: la somma potrà essere accettata, rifiutata o ignorata. Nel caso in cui l'assicurazione non voglia risarcire o non intenda risarcire correttamente i danni non patrimoniali in caso di incidente stradale, il lesionato potrà scegliere di farsi assistere da un legale. La figura professionale in questione dovrà essere un esperto in materia risarcitoria, e nel caso in questione potrà ricorrere all'invito alla negoziazione assistita ed eventualmente anche al giudizio civile.

 

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