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Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a confronto

In cosa consiste la responsabilità contrattuale

 

La responsabilità contrattuale consiste nella violazione di uno specifico dovere proveniente da un preesistente vincolo obbligatorio rimasto inadempiuto ed è regolata dall’art. 1218 codice civile, il quale prevede che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Che cosa significa?

Tale norma va incontro a temperamenti frutto del coordinamento con la disposizione di cui all’art. 1176 cc in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione in conseguenza della quale il debitore che, nonostante abbia agito con la diligenza richiesta, non abbia potuto adempiere all’obbligazione sarà esonerato dalla responsabilità risarcitoria.

 

Onere della prova della e prescrizione della responsabilità contrattuale

 

Nella responsabilità contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, per cui l’attore/creditore ha solo l’onere di provare l’inadempimento e l’entità del danno, mentre, al debitore spetterà, per sottrarsi all'obbligo risarcitorio, dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. 

In forza dell’art. 1223 cc, il risarcimento del danno dovuto ad inadempimento contrattuale deve ricomprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta (nesso di causalità tra inadempimento e danno).

 

Il termine di prescrizione a cui soggiace l’azione per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale è quello ordinario di decorrenza decennale, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti. 

 

In cosa consiste la responsabilità extracontrattuale

 

La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue quando un soggetto viola un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”.

La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile, il quale stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Tale disposizione, data la genericità dell’espressione contenuta, è considerata dalla dottrina una sorta di clausola generale dell’ordinamento, realizzata attraverso la atipicità dell’illecito civile. Sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere se un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica, verificando la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c., quali:

  1. il fatto illecito: inteso come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo (cioè tenuto con l’intenzione di nuocere ovvero con prudenza, disattenzione, imperizia) in grado di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che quelle omissive, purchè riconducibili all’evento dannoso secondo il nesso di causalità;
  2. il danno ingiusto: consiste in un danno ad una posizione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che non patrimoniale. L’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione del danno prodotto non iure, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e contra ius, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento.
  3. il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il fatto ed il danno: affinchè sorga in capo al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto. Ai fini dell’accertamento dell’insorgere dell’obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l’evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell’accertamento di un collegamento giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose.
  4. la colpevolezza dell’agente: ossia il nesso psichico che ricollega la condotta all’agente. A tal fine tornano utili le definizioni fornite dalla disciplina penalistica (art. 43 c.p.) secondo la quale l’evento dannoso è quello previsto e voluto dal soggetto come conseguenza della propria azione o omissione; mentre l’evento colposo è quello non voluto dall’agente, ancorchè previsto, che si verifica per negligenza imprudenza ed imperizia (cd colpa generica) ovvero per circolazione di specifiche regole di condotta (cd. colpa specifica).
  5. La responsabilità oggettiva: si caratterizza per il fatto che le conseguenze dannose di un determinato evento lesivo vengono poste a carico di un determinato soggetto esclusivamente sulla base del nesso eziologico con la condotta dell’agente, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine al profilo della colpevolezza.
  6. L’imputabilità: ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere. In ambito civilistico il requisito di incapacità è più elastico e va valutato in concreto caso per caso dal giudice civile.

 

Onere della prova della e prescrizione della responsabilità extracontrattuale

 

In tema di onere della prova, nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno determinato da fatto illecito decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile e si prescrive nel termine di 5 anni.

 

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