close menu

Malpractice medica: le innovazioni introdotte dalla legge Gelli

MALPRACTICE MEDICA: LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE GELLI

Maggiore tutela al personale sanitario nel caso di malpractice medica

Tutti gli argomenti trattati con l’introduzione della legge Gelli

 

Per quanto concerne il tema della malasanità e di responsabilità della struttura e del personale sanitario nel caso in cui, con un comportamento omissivo o commissivo, si è determinato un danno ingiusto al paziente, è intervenuta la legge n. 24 del 08 marzo 2017, nota come Legge Gelli. Con quest'ultima, sono state introdotte una serie di modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti di professioni sanitarie.

La riforma, nel suo primo articolo, qualifica la sicurezza delle cure come una parte integrante del diritto alla salute, facendo assumere a tale profilo una valore costituzionale alla luce di quanto disposto dall’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come un fondamentale diritto dell’individuo e come un interesse della collettività.

La riforma in pratica introduce una serie di innovazioni rispetto alle discipline precedenti, regolamentando non solo i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, ma altresì la responsabilità di chi esercita la professione sanitaria e delle relative strutture, siano esse pubbliche o private. Regola anche le modalità dei procedimenti giudiziari atti a far valere tali diritti, fino ad arrivare agli obblighi di assicurazione e di istituzione di un Fondo di garanzia per i soggetti che hanno riportato un danno derivante da malpractice medica.

 

Limportanza data alla valutazione del rischio

 

Si può affermare che il secondo articolo della riforma sia il più importante. Esso si occupa di rafforzare la prevenzione con interventi di valorizzazione del risk management. Per garantire un efficace lavoro di prevenzione e di coinvolgimento per tutti i professionisti, la legge prevede l’istituzione, in ogni regione, di centri regionali per il rischio clinico e per l’elaborazione del rischio, che affluiranno ad un Osservatorio nazionale. In questo modo sarà possibile uniformare i percorsi formativi stabilendo delle linee guida da seguire e per ingrandire le conoscenze della società scientifica.

 

Le innovazioni introdotte dalla Legge Gelli

Responsabilità penale per imperizia in capo al medico

 

Con l’art. 6, la Legge Gelli vuole tutelare maggiormente il professionista introducendo la responsabilità in caso di imperizia del personale sanitario ed escludendo la punibilità solo in caso di rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenza, sempre che le stesse siano adeguate al caso di specie.

A tal proposito è stato introdotto all’interno del nostro codice penale l’art. 590 sexies, il quale testualmente stabilisce che: Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora levento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico – assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Rispetto alla disciplina precedente, quindi, scompare qualsiasi riferimento al concetto di colpa grave, introducendo la scriminante per imperizia unicamente nei casi di rispetto delle linee guida previste per legge. In poche parole, se il professionista dovesse commettere un danno a carico di un paziente per imperizia, non dovrà risponderne penalmente.

 

Bipartizione tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria

 

La legge Gelli introduce, all’art. 7, una netta bipartizione tra le responsabilità dei soggetti che hanno cagionato un danno al paziente, diversificando la posizione dei predetti e spostando il rischio sul soggetto maggiormente capiente.

Nello specifico,  ponendosi in un regime di discontinuità rispetto al passato, la nuova normativa prevede che la  struttura sanitaria assuma una responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., mentre il medico, fatto salvo il caso di obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente, risponda in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., secondo il noto principio del neminem laedere.

Tale bipartizione comporta conseguenze pratiche sotto due differenti profili:

Sotto il profilo probatorio, il danneggiato, in caso di responsabilità della struttura, dovrà provare unicamente il titolo che dimostri il ricovero e l’inadempimento della struttura. Se invece il cittadino vorrà agire nei confronti di un medico in particolare, la Legge Gelli con le sue modifiche, tutela maggiormente il medico, facendo sì che l’onere della prova rimanga a carico del paziente, il quale dovrà dimostrare la condotta dannosa, l’evento ed il nesso di causalità.

Sotto il profilo prescrizionale dellazione, nel caso di responsabilità della struttura e quindi quella di tipo contrattuale, il termine ordinario della prescrizione rimane di 10 anni (art. 2946 c.c.). Nel secondo caso, trattandosi di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, il termine sarà più breve; 5 anni (art. 2497 c.c.).

 

Contenzioso ed azione di rivalsa in caso di malpractice medica

 

Al fine di ridurre il contenzioso in tema di malpractice medica, la Legge Gelli, all’art. 8, ha introdotto come obbligatorio il tentativo di conciliazione a carico di chi intenda esercitare un’azione risarcitoria, potendo la parte ricorrere all’azione di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.. Questa innovazione è stata introdotta al fine dell’accertamento della responsabilità e delle conseguenze del fatto illecito.  In precedenza invece era prevista unicamente la procedura di mediazione quale presupposto obbligatorio dell'azione giudiziale ordinaria.

La domanda giudiziale è procedibile (con procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.) solo se la conciliazione non riesce o il relativo procedimento non si conclude entro il termine perentorio di mesi 6 dal deposito del ricorso. La legge Gelli introduce poi la possibilità, per la struttura sanitaria, di agire con azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei confronti del medico/operatore sanitario in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo, azione da esercitare entro un anno dall’avvenuto pagamento al danneggiato.

Per maggiori informazioni sulla tematica, leggi anche il nostro articolo sul calcolo del risarcimento per malasanità e sulle domande frequenti sul risarcimento per malasanità.

 

Obblighi assicurativi per tutelare casi di malpractice medica

 

La Legge Gelli introduce infine un obbligo assicurativo sia per la struttura che per il soggetto esercente la professione sanitaria, allo scopo di rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni da loro cagionati ed accertati. Nello specifico è fatto obbligo alla struttura sanitaria di assicurarsi sia per la responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, che per la responsabilità extracontratuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie. Dal canto suo, il professionista ha solo l’obbligo di assicurarsi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta al di fuori di apposite strutture.

Ultime notizie

Titolo sezione blog

Tutte le notizie »

Sede di Milano

C.so di Porta Vittoria n. 18 - 20122 Milano
Tel: +39 02 54101484
Fax: +39 02 5513503

cornalba.avv.davide@gmail.com

Sede di Lodi

Via XX Settembre, 51, 26900 Lodi LO
Tel: +39 0371 420658
Fax: +39 0371 422228

cornalba.avv.davide@gmail.com