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La prescrizione del Diritto al Risarcimento del Danno

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dies a quo, termini di decadenza e onere della prova per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Cos’è la prescrizione del diritto e come funziona?

 

Esordiamo dalle definizioni necessarie per fornirci una maggiore conoscenza riguardo l’argomento che si sta trattando: la prescrizione del diritto.

Possiamo distinguere tra due tipologie di prescrizione del diritto che presentano fondamento, natura e disciplina tra loro radicalmente differenti: quella presuntiva e quella estintiva. La prima consiste nella presunzione che un determinato debito sia stato pagato o comunque in qualche modo estinto. In questo caso non spetterà al debitore dimostrare di aver eseguito la prestazione, ma è il creditore che deve dar prova di non aver ricevuto la prestazione. La seconda, della quale parleremo a lungo in questo articolo, trova il suo fondamento nell’inerzia del titolare del diritto stesso, che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge.

 

La prescrizione estintiva del diritto

 

L’istituto giuridico della prescrizione estintiva, che trova la propria ragion d’essere nella necessità di certezza del diritto, consiste nell’estinzione del diritto soggettivo conseguente al suo mancato esercizio per un periodo di tempo previsto dalla legge (artt. 2934 e 2963 c.c.).

In sostanza, se il titolare di un diritto omette di esercitarlo per un considerevole lasso di tempo, preoccupazione dell’ordinamento è tutelare l’interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato sine die, ovvero senza fissare il giorno del termine, scadenza.

Si può quindi immaginare il diritto come un fuoco che deve essere periodicamente ravvivato mediante atti di esercizio del medesimo, cosiddetti atti interruttivi poiché, diversamente alla stregua di una fiamma, il diritto si spegne o meglio si estingue.

 

La prescrizione estintiva è un istituto di ordine pubblico e quindi, le norme che stabiliscono l’estinzione del diritto ed il tempo necessario perché essa avvenga sono inderogabili. Ciò significa che le parti non possono rinunziare preventivamente alla prescrizione, prolungarla o abbreviarne i termini stabiliti dalla legge.

 

Prescrizione del diritto: Vale per tutti i diritti?

 

La regola di base è che tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva ma ne sono esclusi i diritti indisponibili. Per approfondire l’argomento si specifica che sono tali i diritti che non hanno un contenuto patrimoniale, ad esempio quelli derivanti dagli status personali come la responsabilità genitoriale e i diritti della personalità. Al contrario sono disponibili, i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti come il trasferimento o la rinuncia. Ad esempio, sono generalmente disponibili tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile, come il diritto di proprietà su beni mobili o immobili.

In ogni caso, il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione estintiva ma all'istituto della prescrizione acquisitiva: l'usucapione.

 

Inizio e durata della prescrizione del diritto

 

Come da premessa, presupposto della prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. Poiché non si può parlare di inerzia quando il diritto non può essere fatto valere, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere esercitato: actio nondum nata non praescribitur.

Rispetto alla durata, si distinguono la prescrizione ordinaria e le prescrizioni brevi. La prescrizione ordinaria trova applicazione in tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente e matura in dieci anni (art 2946 c.c.). Un periodo di venti anni è peraltro richiesto, in armonia con il termine per l’usucapione, per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui.

Termini più brevi, come quello di cinque anni, sono previsti per altre categorie di rapporti, se giustificati dalle peculiarità dei relativi casi.

 

Responsabilità contrattuale e extracontrattuale

 

Per stabilire quale sia in concreto il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie occorre determinare se ci si trovi di fronte ad una responsabilità di natura contrattuale oppure extracontrattuale. Non è poi così arduo distinguere l’una dall’altra, in quanto la responsabilità contrattuale è direttamente connessa al mancato adempimento di un’obbligazione preesistente, mentre la responsabilità extracontrattuale si configura quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 2043 c.c. ovvero colpevolezza, fatto materiale ed ingiustizia del danno.

Come abbiamo già ampiamente affrontato nell’articolo dedicato al rapporto di causalità sugli incidenti stradali, la colpevolezza è l’elemento soggettivo, ovvero l’atteggiamento psicologico del danneggiante che può essere doloso o colposo; la causalità materiale valuta l’evento come il risultato dell’insieme degli antecedenti senza i quali non si sarebbe verificato; l’ingiustizia del danno consiste nel valutare quest’ultimo lesivo di una situazione soggettiva meritevole di tutela.

 

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito

 

Il codice civile in proposito è opportunamente chiaro nella previsione normativa; l’art. 2947 prevede infatti la prescrizione breve di 5 anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nonostante essi si possano ridurre a due nel caso di danni derivanti da circolazione di veicoli. Nel caso però, in cui il fatto dannoso costituisca reato, per il quale sia previsto un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo si applica anche all’azione civile di risarcimento del danno. L’art 2946 c.c. determina invece il termine di decorrenza decennale per la responsabilità contrattuale.

Un po’ meno agevole è talvolta la determinazione del cosiddetto dies a quo, momento a partire dal quale decorre il termine di prescrizione. Talvolta infatti, il giorno dal quale far decorrere il termine prescrizionale non coincide con il giorno in cui si è verificato il danno, si pone infatti un problema di conoscibilità del danno e di ascrivibilità dello stesso al soggetto danneggiante al quale rivolgere la richiesta risarcitoria.

 

Case study: definire il dies a quo in un caso di malpractice medica

 

Per meglio comprendere in pratica il concetto sopra esposto è opportuno riferirsi alla disciplina del danno iatrogeno o danno da malpractice medica. Pensiamo quindi alla conseguenza dannosa che si manifesta in un momento successivo a quello dell’accadimento del momento lesivo, ad esempio nel caso di una epilessia post traumatica da trauma cranico nell’ambito di un infortunio stradale. Qui il dies a quo deve essere individuato non con riferimento al tempo di accadimento dell’evento lesivo, ma al momento in cui il danneggiato ha percepito l’esistenza e la gravità del danno stesso, nonché la sua addebitabilità ad un soggetto determinato.

 

Onere della prova e prescrizione del diritto

 

A riguardo dell’onere della prova, anche con riferimento al tema della prescrizione, è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della propria pretesa, ma anche la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (nesso causale), nonché l’esistenza di un diritto – o un fuoco – ancora vivo ed azionabile secondo i criteri sopra menzionati.

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