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Interpretazione dell’ art. 2054 c.c.

In tema di responsabilità per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, possiamo rivolgerci all’art. 2054 c.c., il quale con una serie di presunzioni iuris tantum e iuris et de iure, pone a carico del proprietario di qualunque veicolo non marciante su rotaie, ed eventualmente del conducente se persona diversa dal primo, la responsabilità per danni prodotti nei confronti di oggetti e persone terze e occupanti del veicolo stesso.

Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, ovvero salvo prova contraria nei casi previsti nei primi tre commi dell’articolo, collega un accadimento ad un soggetto, indipendentemente dal comportamento di questi e prescindendo dagli elementi soggettivi di dolo e colpa.

 

Primo e secondo comma dell’articolo 2054 cc

 

  • Il primo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che il conducente è obbligato a risarcire il danno, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. L’ultima frase di tale comma ammette quindi la possibilità per il soggetto di dimostrare, non solo di aver tenuto un comportamento corretto, ma di essersi impegnato attivamente per cerare di prevenire ogni possibile conseguenza dannosa derivante dalla propria circolazione. Fermo restando l’inversione dell’onere della prova, la dottrina maggioritaria sostiene che il conducente è responsabile del danno cagionato anche se non è in colpa, sussistendo pertanto la responsabilità dello stesso anche nel caso in cui abbia prestato diligenza e prudenza durante la guida del mezzo. Possiamo quindi affermare che, la responsabilità è esclusa solo se il conducente fornisce la prova diretta a far venire meno il rapporto causale tra la circolazione del veicolo ed il danno che ne è derivato.
  • Il secondo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tale previsione ammette pertanto la prova liberatoria da parte di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, ma in mancanza della stessa ciascuno dei due sarà tenuto a rifondere i veicoli danneggiati nella percentuale del 50% ciascuno; 

 

La responsabilità da circolazione stradale secondo l’art 2054 cc

In tema di responsabilità da circolazione stradale, i primi due commi dell’art. 2054 cc pongono da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento all’ipotesi di scontro tra veicoli, rilevando il problema della configurabilità giuridica del concorso tra una colpa specifica, ossia accertata concretamente a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro soggetto coinvolto. A tale questione, che ha un notevole risvolto pratico in considerazione degli enormi riflessi che la soluzione scelta è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni diverse: 

  • Un primo orientamento prevede che il danneggiato che voglia superare la presunzione di colpa ha l’onere di provare la colpa specifica dell’altro soggetto, nonché fornire la prova liberatoria, prevista dal primo comma, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo orientamento è stato ripetutamente sottoposto a delle critiche tanto che la Corte di Cassazione ha precisato che il concorso tra colpa specifica e colpa presunta è teoricamente configurabile, ma può essere superato in via logica, in considerazione del carattere assorbente della condotta assunta dal conducente la cui colpa sia accertata in concreto. 
  • Un secondo orientamento, maggiormente condiviso, prevede invece che, in forza del principio che si pone come esigenza di assicurare una distribuzione delle responsabilità più aderente al caso concreto, vi è la necessità di procedere all’accertamento in concreto della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, anche nel caso in cui uno di essi abbia posto in essere una violazione grave delle regole di condotta. 

In conclusione, alla luce di quanto disposto dal primo (obbligo di risarcimento del danno) e dal secondo (presunzione di concorso paritario) comma dell’art. 2054 c.c., non sembra potersi dubitare che incomba sul conducente/danneggiato l’obbligo di provare di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, pertanto in caso di mancanza di tale prova, tornerà ad applicarsi del principio del concorso tra la colpa di un conducente e la colpa presunta dell’altro.

 

Terzo comma dell’articolo 2054 cc

Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. prevede, invece, l’istituto della solidarietà passiva nell’obbligo del risarcimento intercorrente tra il titolare del veicolo ed il conducente dello stesso (quando trattasi di persone diverse fra loro), stabilendo una responsabilità in solido tra i due soggetti. Pertanto il conducente del veicolo al momento del sinistro, sarà chiamato a rispondere dei danni cagionati in via solidale con il proprietario dello stesso, diventando una parte anche nell’eventuale causa giudiziale.

 

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