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Infortunio sul lavoro: risarcimento e disciplina

L’infortunio sul lavoro è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa, ricomprendendo tutte quelle situazioni, anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.

In caso di infortunio sul lavoro vi sono due tipi di tutela per ottenere il risarcimento del danno derivato al lavoratore, l’assicurazione obbligatoria INAIL e l’assicurazione privata del datore di lavoro

 

Infortunio sul lavoro INAIL 

 

L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed è un ente pubblico non economico italiano che copre gli infortuni sul lavoro del lavoratore anche se causati direttamente dal lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia ed estende la copertura assicurativa anche agli incidenti che il lavoratore potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e lavoro – c.d. infortunio in itinere.

 

Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio?

 

In caso di infortunio il lavoratore deve comunicarlo al proprio datore di lavoro e recarsi al Pronto Soccorso, ente tenuto a rilasciare il primo certificato medico che dovrà essere trasmesso in via telematica all’INAIL per l’apertura dell’infortunio;

Qualche giorno prima del termine della prognosi, il lavoratore dovrà recarsi alla visita medica presso il fiduciario dell’INAIL, visita che potrà esitare in un certificato medico di prosecuzione della temporanea o in un certificato medico di chiusura dell’infortunio con indicazione di ripresa dell’attività lavorativa.

 

Infortunio sul lavoro danno biologico

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro abbia causato una menomazione permanente – c.d. danno biologico – al lavoratore, l’ente fa riferimento a specifiche tabelle INAIL che riportano le valutazioni del danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici, ovvero distinti per tipologia;

  • nell’ipotesi di invalidità permanente compresa, secondo le tabelle INAIL, tra lo 0 ed il 5%, l’INAIL non riconosce alcun risarcimento, limitandosi a riconoscere i giorni di assenza dal lavoro;
  • nel caso di invalidità compresa tra il 6% ed il 15% l’INAIL provvede a pagare un’indennità una tantum
  • in caso, invece, di invalidità superiore al 15%, l’INAIL riconosce al lavoratore una rendita mensile, che dovrà essere rivalutata nel tempo sulla base delle visite mediche presso un fiduciario dell’ente, a cui il lavoratore dovrà sottoporsi con cadenza periodica;

 

Aggravamento del danno biologico per il lavoratore infortunato

 

Il lavoratore infortunato entro 10 anni dall’incidente potrà avanzare domanda di aggravamento del danno biologico. Tale domanda può però essere fatta una sola volta entro i 10 anni dall’incidente o dal riconoscimento della rendita. Diverso invece è ciò che riguarda la domanda di aggravamento della rendita, che può essere presentata una volta all’anno per i primi 4 anni da riconoscimento della stessa, e successivamente al settimo e al decimo anno;

 

In caso di infortunio mortale sul lavoro cosa succede?

 

In caso di infortunio mortale, l’INAIL riconosce ai superstiti una rendita decorrente dal giorno successivo al decesso del lavoratore, e precisamente:

- al coniuge unito civilmente fino alla morte o a nuovo matrimonio;

- ai figli  fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti; fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea; maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità;

- in mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, ai genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte o fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli;

 

L’azione per conseguire le prestazioni Inail si prescrive nel termine di 3 anni dall’infortunio o dalla manifestazione della malattia professionale.

 

 

Infortunio sul lavoro - assicurazione privata del datore di lavoro

 

Accanto alla tutela obbligatoria prevista dall’INAIL, è possibile che vi sia un’ulteriore tutela per il lavoratore infortunatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa, rappresentata dall’assicurazione privata del datore di lavoro, assicurazione che tuttavia non è obbligatorio che il predetto abbia;

 

In quali casi risponde l’assicurazione privata del datore di lavoro?

 

Tale copertura assicurativa non risponde in ogni caso, trattandosi di assicurazione privata, dovendo rientrare l’evento nelle condizioni di polizza e soprattutto non deve sussistere  responsabilità del lavoratore nella causazione dell’infortunio, dovendo invece essere l’evento avvenuto per colpa e responsabilità del datore di lavoro, circostanza per la quale il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che gli sono derivati dall’infausto evento;

 

Il significato di danno differenziale tra i due risarcimenti

 

Le due tutele (INAIL e assicurazione privata) non sono cumulabili pertanto, ciò che può risarcire la copertura assicurativa privata del datore di lavoro è il danno differenziale, ovvero la differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di indennizzo per l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale e quanto è possibile chiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno in sede civilistica;

Nel danno differenziale si ricomprendono tutte quelle voci legate dal danno riportato dal lavoratore che non sono ricomprese nella liquidazione dell’INAIL, quali la personalizzazione del danno subito, la sofferenza patita, l’incidenza dell’invalidità riportata sulla capacità lavorativa futura della vittima e conseguentemente sulla capacità di produrre reddito, il riverbero del danno patito sulla vita di relazione, le spese mediche sostenute.

 

Come si valuta il danno differenziale?

 

La valutazione del danno differenziale viene effettuata utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di  Milano per le lesioni personali micro permanenti e macropermanenti e non utilizzando le tabelle cui fa riferimento l’INAIL;

per ottenere la liquidazione di tale danno il lavoratore dovrà sottoporsi a visita medico-legale presso il fiduciario della compagnia di assicurazione, che valuterà il danno complessivo del lavoratore, dal quale scomputare la quota già riconosciuta dall’INAIL e procedere poi alla liquidazione.

 

Da cosa è regolato il danno differenziale?

 

Non vi è una normativa che regoli quanto sopra esposto, il danno differenziale è uno di quei diritti che, nel silenzio del legislatore, in base all'ordinamento giuridico, è stato portato alla luce dalla giurisprudenza.

 

 

Riepilogando, quando l'evento che ha prodotto l'infortunio va oltre ciò che è prevedibile e il datore di lavoro ha applicato tutte le norme sulla sicurezza, il lavoratore ha il solo diritto di essere indennizzato dall'INAIL (il datore di lavoro dovrà solo integrare, fino al raggiungimento della retribuzione ordinaria, quanto erogato dall'INAIL a questo titolo). Quando invece l'evento dannoso è riconducibile a colpa o responsabilità del datore di lavoro, l'infortunato ha diritto all'intero risarcimento del danno subito, secondo i principi civilistici dell'ordinamento italiano. Quest'ultimo è appunto il caso del danno differenziale.

 

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