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Indennizzo diretto: come, dove e quando si può avere?

INDENNIZZO DIRETTO: COME DOVE E QUANDO

Convenzione CARD per l’indirizzo diretto e le condizioni di applicabilità

Il Codice delle Assicurazioni Private, prevede due differenti procedure di risarcimento del danno: la prima, cosiddetta ordinaria” viene disciplinata dagli artt. 145 e 148 C.d.A.  La seconda, quella di “risarcimento diretto” e promossa direttamente dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, viene disciplinata dall’art.149 C.d.A. ed è volta a ridurre, i tempi del risarcimento in presenza di alcune condizioni particolari.

Il Codice disciplina anche la tutela di eventuali terzi trasportati (link all’articolo sui terzi trasportati) al momento dell’incidente stradale, tramite l’art. 141 C.d.A., ma nonostante quell’ultima risulti analoga alla procedura di indennizzo diretto, è giusto precisare che si tratta di due discipline autonome e distinte.

La procedura di indennizzo diretto più nel dettaglio

La procedura di indennizzo o risarcimento diretto in materia di sinistri stradali, è stata introdotta dal DL 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) che ha modificato il codice della assicurazioni private. Lart. 149 C.d.A. stabilisce che in caso di incidente stradale, in presenza di determinati presupposti, e alla condizione di non avere responsabilità nella causazione del fatto o, quantomeno, avere solo una corresponsabilità in merito, la richiesta di risarcimento va avanzata direttamente alla propria compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile civile. La propria assicurazione si occuperà pertanto di risarcire il danno, provvedendo poi ad ottenere dalla compagnia del responsabile civile un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) alla quale però entrambe le compagnie devono aver in precedenza aderito.

Cos’è la Convenzione Card per l’ottenimento dell’indennizzo diretto?

La convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto è un accordo tra le compagne assicurative per risolvere più velocemente le pratiche dell’indennizzo in caso di incidente stradale. Grazie alla CARD non ci si dovrà rivolgere all’assicurazione della controparte, ma direttamente alla propria compagnia, snellendo così i tempi del procedimento.

A differenza della CID, ovvero la vecchia convenzione per l’indennizzo diretto, la CARD non prevede necessariamente una constatazione amichevole per essere applicata e non sancisce un reintegro pieno ed automatico da parte della controparte, ma come detto in precedenza, solo un rimborso forfettario. In ogni caso ci sono delle condizioni particolari che devono necessariamente verificarsi per poter beneficiare di questa «scorciatoia».

Tutte le condizioni di applicabilità per l’indennizzo diretto

La procedura di indennizzo diretto può essere applicata ad un sinistro stradale, che deve risolversi in un urto tra veicoli, solo laddove ricorrano determinate condizioni, e precisamente:

  1. I veicoli coinvolti nel sinistro stradale devono essere soltanto due.
  2. Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano;
  3. Entrambi i veicoli devono essere  identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
  4. Entrambe le Compagnie assicurative dei veicoli devono aver aderito alla convenzione CARD.
  5. É avvenuto un urto tra i due veicoli
  6. Le persone coinvolte nellincidente non devono riportare lesioni che comportino uninvalidità permanente superiore al 9%;

Alcuni casi di esclusione da indennizzo diretto per sinistro stradale

Considerando l’elenco delle condizioni di applicabilità appena citate, vi sono varie ipotesi di sinistro stradale ove la disciplina dell’indennizzo diretto non è applicabile, quali tra gli altri:

  • I sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quello dellistante ed a quello nei cui confronti viene rivolta la pretesa risarcitoria;
  • I sinistri avvenuti con coinvolgimento di veicoli stranieri;
  • Un incidente accaduto allestero;
  • I sinistri tra unauto ed una bicicletta, poiché questultima non è dotata di targa e, quindi, non può essere identificata;
  • I sinistri avvenuti con il coinvolgimento di ciclomotori non muniti della c.d. nuova targa;
  • I sinistri senza urto tra i veicoli (c.d. turbativa della strada). Ad esempio, il sinistro che si verifica per la collisione tra una macchina e la merce caduta dal rimorchio di un camion;
  • Un sinistro che provoca la paralisi totale e permanente di una delle persone ferite (linvalidità sarà, sicuramente, superiore al 9%);

In questi ultimi casi occorre seguire la procedura tradizionale, quindi passare dalla compagnia della controparte per il risarcimento del danno.

Per affrondire è consigliabile leggere i nostri articoli riguardo alla richiesta danni per lesioni personali, e al  risarcimento per incidente stradale con danni fisici.

I limiti all’indennizzo diretto

La normativa impone poi dei limiti all'indennizzo diretto, anche con riferimento alle tipologie di danni risarcibili, precisamente tale procedura può riguardare unicamente richieste relative a:

  • Danni subiti dal veicolo assicurato;
  • Danni derivati a cose trasportate appartenenti al proprietario e/o al conducente del veicolo assicurato;
  • Lesioni di lieve entità del conducente, ovvero rientranti nelle c.d. micro permanenti, le quali si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiori e/o uguale al 9%.

In tutti i casi in cui non sia applicabile la procedura dellindennizzo diretto, la domanda risarcitoria dovrà essere rivolta direttamente alla Compagnia di Assicurazione del responsabile civile dellevento.

Quali sono i tempi del risarcimento in caso di indennizzo diretto?

La Convenzione CARD vuole, come abbiamo già sottolineato in questo articolo, ridurre i tempi di risarcimento in caso di incidente stradale in fase stragiudiziale.

Più nel concreto, nel caso in cui non ci siano altre circostanze che allunghino la pratica, il risarcimento avviene:

  • Entro 60 giorni se non è stata firmata la constatazione amichevole;
  • Entro 30 giorni se la constatazione amichevole è stata firmata da entrambe le parti;
  • Entro 15 giorni dalla data in cui la parte lesa accetta la proposta della compagnia di assicurazioni per avviare il risarcimento.

Bisogna tuttavia precisare, con riferimento ai termini sopra indicati, che trattasi di termini non perentori, in cui mancato rispetto non comporta un pregiudizio. È infatti difficile riuscire a chiudere in tali tempistiche le pratiche risarcitorie, anche in regime di indennizzo diretto.

Nel caso di indennizzo diretto viene risarcito il danno a terze persone?

Il Codice delle assicurazioni private tutela, all’articolo 141, il terzo trasportato in auto nel caso di incidente stradale. Questa persona ha sempre diritto al risarcimento del danno subìto dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.

Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato, dovrà promuovere nei confronti dell'impresa appena citata, la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.

Nel caso in cui il risarcimento del danno non avvenisse in toto o in parte, il terzo trasportato potrà avviare una causa presso il Giudice di Pace o in tribunale citando il conducente e la compagnia assicurativa di quest’ultimo.

Non obbligatorietà della procedura dell'indennizzo diretto

La procedura di indennizzo diretto viene considerata obbligatoria, dalle compagnie di assicurazione, solo in fase stragiudiziale, mentre in fase giudiziale il ricorso a tale procedimento è del tutto discrezionale, come stabilito dalla sentenza n. 180 del 2009 della Corte costituzionale con la quale i Giudici hanno affermato che l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno.

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