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Il risarcimento del Terzo Trasportato: Cosa dice la legge?

IL RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Disciplina e applicazione della tutela al terzo traportato in caso di sinistro stradale

 

Come affrontato precedentemente, ci sono due principali procedure da poter seguire in caso di sinistro stradale per la richiesta di risarcimento del danno. La prima, quella ordinaria è disciplinata dagli artt. 145 e 148 C.d.A. e la seconda, caratterizzante il risarcimento diretto (link all’articolo sul risarcimento diretto), trova invece la sua base normativa nell’art.149 C.d.A.

C’è però un’altra azione da dover considerare: ovvero quella volta alla tutela di eventuali terzi trasportati al momento dell’incidente stradale, regolata dall’art. 141 C.d.A. Quest’ultima, sarà promossa dal terzo trasportato verso limpresa assicurativa del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro. Nonostante la presenza di considerevoli analogie tra la disciplina regolante l’indennizzo diretto (link all’articolo sul risarcimento diretto) e quella riguardante il risarcimento al terzo trasportato, confermiamo la totale distinzione tra le due, che godono invece di totale autonomia.

 

Il terzo trasportato: a chi si rivolge il legislatore?

 

Precisiamo preliminarmente in cosa consiste la figura del “terzo trasportato”, così da non avere dubbi su quali siano i soggetti ai quali il legislatore vuole riferirsi con tale termine. Affermiamo dunque che, con quest’ultimo, si intende il soggetto che si trova a bordo di un veicolo condotto da un altro soggetto. Potrebbe bensì trattarsi del proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che si trova, per loccasione, trasportato sullo stesso.

 

Il risarcimento del terzo traportato: cosa si può fare?

 

In caso di sinistro stradale che riguardi il coinvolgimento di trasportati su un veicolo, questi hanno diritto di agire, per il risarcimento dei danni dagli stessi riportati, nei confronti della compagnia del veicolo vettore, ciò anche se la compagnia di assicurazione del responsabile civile non ha aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), non essendo mai applicabile al caso di specie la disciplina dellindennizzo diretto.

In questo sito si è parlato a riguardo nell'articolo riguardante la richiesta danni per lesioni personali.

 

La disciplina che tutela il risarcimento del terzo trasportato

 

Il diritto al risarcimento del trasportato è regolamentato, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile, dallart. 141 C.d.A., il quale prevede una garanzia diretta delle vittime di sinistro stradale. Questa garanzia comporta lo spostamento del rischio di causa” dal terzo trasportato alla compagnia di assicurazione del veicolo vettore prescindendo ciò dallaccertamento della responsabilità nella causazione dellincidente. In questo modo si vuole sollevare il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri legati alla ricerca del responsabile civile e della conseguente compagnia di assicurazione. Il predetto articolo è infatti norma di derivazione comunitaria, per cui l'interesse di tutela del terzo prevale su ogni questione inerente la ricerca di responsabilità con la sola esclusione del caso fortuito (circostanza espressamente prevista dalla norma), ovvero nel caso di un avvenimento imprevedibile ed eccezionale.

Il terzo trasportato, quindi, è risarcito direttamente dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro un massimale minimo di legge (fatto salvo poi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile se maggiore), prevedendo poi la norma il diritto di rivalsa, per la compagnia del veicolo vettore, su quella del responsabile civile: L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”.

 

La legittimazione ad agire del terzo trasportato

 

L'art. 141 C.d.A., nella sua attuale formulazione, è stato oggetto di numerosi commenti ed interpretazioni con particolare riferimento alla legittimazione ad agire del terzo trasportato. La Suprema Corte ha più volte ribadito che ragionando in termini di stretta interpretazione letterale della norma, la stessa menziona unicamente, come ipotesi di esclusione, il caso fortuito; “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro”.

 

Caso studio: Sentenza della Cassazione Civile n. 16477/2017

 

Ai fini della proponibilità dell’azione, è quindi affermabile che non è necessario né che l'altro veicolo sia assicurato, né che sia identificato (cfr. Cass. Civ. III Sez. sentenza 16477/2017).

Tale interpretazione della norma abbraccia il concetto del terzo trasportato come soggetto debole, legittimato ad agire sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, ovvero; Il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento.  Questo perché, secondo la Suprema Corte, non è possibile condizionare la legittimazione ad agire del terzo alla possibilità concreta di rivalsa dell’assicurazione, avendo il legislatore scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento.

 

Caso studio: Sentenza della Cassazione Civile n. 4147/2019

 

Possiamo poi considerare anche il caso della sentenza n. 4147 del 2019. riguardante la richiesta di danno promossa dal trasportato verso il trasportante (vettore), che rivela delle perplessità di lettura dell’art. 141 C.d.A.. Ciò su cui la Corte si è particolarmente soffermata è l’inciso: salvo il caso fortuito”, valutandolo non solo come evento naturale ma anche umano, che potrebbe valutarsi anche come il comportamento del conducente di altro veicolo.

L’inciso infatti sostiene che “deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro”. La Corte ha dunque affermato che la dicitura in questione non elimina dallonere della ricerca della colpevolezza. Quindi richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore.

 

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