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L’avvocato Davide Cornalba risponde alle domande comuni sulla malasanità

Le domande più frequenti che vengono rivolte all'avvocato in materia di responsabilità medica sono:

 

  • Come si chiede il risarcimento del danno da malasanità?
  • Posso fare una lettera di reclamo malasanità?
  • E ' vero che posso essere risarcito in 30 giorni?
  • E' sufficiente una lettera in carta semplice?
  • Come si calcola il risarcimento del danno da malasanità?
  • Si può essere risarciti anche se il danno è stato fato da una struttura sanitaria privata?

 

Tutte le risposte alle domande comuni sulla malasanità

 

Innanzitutto bisogna chiarire che per malasanità si deve intendere la responsabilità dei medici, del personale infermieristico, delle strutture nosocomiali, consistita in colpa che, mediante commissioni od omissioni, ha provocato danni oggettivamente riscontrabili in capo al paziente.

La responsabilità medica può cioè consistere in una errata o mancata diagnosi, in un'errata terapia, in un errore chirurgico, in un'infezione contratta in ospedale....

Il presupposto indefettibile per ottenere il risarcimento è che vi sia un danno oggettivamente accertabile in sede medico-legale e che tale danno sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'errore medico/ clinico.

La materia è stata riformata con la legge Gelli del 8 marzo '17, la quale ha innanzitutto distinto la responsabilità dei medici da quella struttura sanitaria .

I medici, che rispondono penalmente solo per colpa grave, in sede civile rispondono solo a titolo di responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 cc, mentre le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale. Ciò comporta notevoli differenze sia nel periodo di prescrizione che nell'onere della prova.

Il cittadino, spesso si rivolge all'ufficio relazioni con il pubblico dell'ospedale; la cosa migliore è rivolgere una richiesta stragiudiziale autonoma con lettera raccomandata, alla direzione sanitaria, nel caso questa non sortisca risultato, può scegliere se avviare una procedura di consulenza tecnica preventiva oppure avviare una procedura di mediazione, con l'ausilio di un legale.

Solo laddove tale strada, finalizzata ad avere tempistiche più rapide, non producesse risultato, il cittadino danneggiato può agire giudizialmente, persino con procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.

 

Quanto valora avrà il risarcimento?

 

Il valore del risarcimento deve essere valutato in sede medico-legale che stabilirà sia il rapporto diretto tra errore medico e lesioni del paziente, sia la percentuale di invalidità che ne è derivata . Effettuata la valutazione medico-legale che stabilisce l'entità del danno da malasanità bisognerà far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano che fissano, nel rapporto tra età e percentuale di danno, la somma da risarcire.

Naturalmente anche il danno da malasanità verificatosi in una struttura sanitaria privata può essere risarcito.

Hai domande al riguardo? Scrivimi qui sotto e sarò felice di risponderti. 

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