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Richiesta danni per lesioni personali o decessi: come funziona e 4 Consigli utili

Tra i temi più importanti in maniera di sinistri stradali c'è senz'altro quello riguardante il funzionamento del risarcimento danni alla persona in caso di sinistro stradale con lesioni gravi o morte. Si tratta di un tema spesso affrontato dalle richieste degli utenti, e le domande in questione da porsi sono: come si può richiedere il risarcimento? Chi sono i soggetti risarcibili?

 

Richiesta danni per lesioni personali: 4 Consigli Utili

 

1) Il risarcimento da lesioni all'integrità psico-fisica del soggetto costituisce il c.d. risarcimento del danno non patrimoniale che spetta al danneggiato stesso in caso di lesioni, ai suoi familiari in caso di morte. E' vero però che nell'ipotesi di lesioni di particolare gravità che quindi condizionano non solo la vita del lesionato ma anche quella dei suoi familiari, è comunque possibile richiedere anche per questi il c.d. danno riflesso che consiste appunto nel risarcimento del danno da sconvolgimento della vita familiare. Non è quindi solo la lesione personale ad essere oggetto della richiesta di risarcimento, ma va presa in considerazione la salute psico-fisica delle persone che - anche di riflesso - possono esser state danneggiate dal sinistro stradale in questione.

2) Il danneggiato viene cioè risarcito per aver riportato un danno biologico permanente e quindi un'invalidità che ne ha diminuito in modo stabile l'integrità, per cui anche dopo le cure non riprenderà tutte le proprie funzioni fisiche o psichiche in modo ottimale, ma avrà una diminuzione la cui entità deve essere valutata ed espressa in percentuale in sede medico-legale. Ogni lesione superiore al 10% rientra nell'ambito delle lesioni macropermanenti. Il valore della percentuale di invalidità viene rapportata all'età del danneggiato: il risarcimento è maggiore quanto più alta è la percentuale di danno biologico e quanto più bassa è l'età del danneggiato. Un lesionato giovane deve infatti convivere più tempo con quell'invalidità, e una complicazione biologico permanente rappresenterà per lui un danno ancora più grave di quanto non lo sia normalmente. 

3) Il valore del risarcimento è stabilito sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano che fissano, nel rapporto tra età e percentuale di danno emergente, la somma da risarcire.

A ciò va aggiunto il risarcimento personalizzato massimo, sempre previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione alla percentuale di invalidità / età. Questo danno deve essere specificamente provato e documentato ed è riconosciuto in caso di situazioni afflittive particolarmente rilevanti. Tale risarcimento ha soppiantato il vecchio danno morale, la cui fattispecie rientra adesso in questa nuova categoria.

A tali voci andrà aggiunta l'invalidità temporanea totale e/o parziale ovvero i giorni, impropriamente detti "di malattia", in cui il lesionato non ha potuto attendere alle proprie occupazioni quotidiane. Va quindi preso in considrazione anche l'impedimento causato temporanemente alla persona dal sinistro: ad essa infatti va riconosciuto un risarcimento anche per le lesioni temporanei, non gravi o parziali causate.

4) Se la lesione macropermanente è davvero molto rilevante, ad esempio con la necessità di particolare assistenza per il lesionato, con riverberi importanti anche sulla qualità della vita dei familiari, sarà possibile che a questi ultimi venga risarcito il sindicato danno riflesso o da sconvolgimento della vita familiare.

 

Richiesta danni in caso di decesso

 

Nel caso invece di decesso del lesionato quale conseguenza diretta ed esclusiva delle lesioni riportate nel sinistro, il diritto al risarcimento spetterà - iure proprio - ai familiari del medesimo: aventi diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Si prendono in considerazione diverse tipologie di danno da prendere in considerazione, tra le quali vi sono:

 

- Danni morali: riguardano la reale sofferenza e il turbamento degli aventi diritto legati alla morte del congiunto. 
- Danni patrimoniali: si considerano sia i danni emergenti (come spese funerarie e altro), sia il mancato o cessato apporto economico del defunto al bilancio familiare. Alla sofferenza della perdita va quindi aggiunto il danno che il decesso porta all'intero nucleo familiare dal punto di vista economico.
- Danno da morte: consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto. Nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta nell'immediato ma dopo un certo periodo di tempo va considerato nel danno anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici sostenute dai familiari.
- Danno esistenziale: si considerano il danno biologico, il danno alla vita di relazione, quello alla serenità familiare, alla vita sessuale. Tutte situazioni che precludono lo svolgimento di attività abituali ed esistenziali dell'individuo. 

 

Viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortali a tutti i cosiddetti "prossimi congiunti" del soggetto. Si intendono quindi i componenti più stretti della famiglia: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle. Anche il convivente può far valere il proprio diritti ad essere risarcito, dimostrando la sussistenza di uno stabile legame affettivo con il soggetto deceduto. Infine, la possibilità di richiesta di danni da sinistro stradale mortale può comprendere anche altri soggetti come nonni, nipoti, zii, cognati e parenti meno prossimi, documentando una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto o un'accertata convivenza.

Anche il diritto al risarcimento dei familiari della vittima è previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano o della Corte di Cassazione, che prevedono una forbice risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per i vari rapporti familiari. Ciò che può spostare tale risarcimento verso i massimi è una serie di fattori che acuiscono i danni subiti dai superstiti: l'età giovane del deceduto, l'età giovane dei familiari superstiti, lo stretto vincolo familiare e il rapporto di convivenza.

Le tabelle in questione prevedono i seguenti importi legati al danno da perdita del congiunto.

 

  • A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00
  • A favore del figlio per la morte di un genitore: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00
  • A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile, o del convivente di fatto more uxorio sopravvissuto, per la morte del coniuge o del compagno: da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00
  • A favore del fratello per la morte di un fratello: da euro 24.020,00 ad euro 144.130,00
  • A favore del nonno per la morte di un nipote: da euro 24.020,00 ad euro 144.130,00

 

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