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Fondo Garanzia per le Vittime della Strada

Il F.G.V.S. (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) è stato istituito con la Legge 990 del 1969 - poi abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private - ed è operativo dal 12/06/1971.

 

Quali sono le caratteristiche del Fondo Garanzia per le Vittime della Strada?

 

  • Opera sotto il controllo del Ministero per lo Sviluppo Economico e viene gestito dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA), che è una società per azioni che svolge servizi assicurativi pubblici, ovvero interviene dove il sistema assicurativo tradizionale non è sufficiente;
  • Garantisce il risarcimento dei danni causati a cose ed a persone da un sinistro stradale provocato da veicoli non coperti da polizza assicurativa oppure in caso di incidente causato da un veicolo datosi alla fuga, e pertanto rimasto sconosciuto;
  • Viene finanziato attraverso un prelievo su ogni contratto assicurativo stipulato da ogni automobilista quantificato nella misura del 2,5% circa;

 

Quando interviene il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada?

 

Le norme che regolano il funzionamento del Fondo individuano sei casi specifici di sinistro stradale in cui l’ente interviene, che si differenziano a seconda della tipologia del veicolo:

  1. veicolo non identificato: quando non è possibile identificare l’autoveicolo che ha causato il sinistro (perché ad esempio si è dato alla fuga) vengono liquidati i danni alle persone ed alle cose, in tal caso con una franchigia di € 500,00;
  2. veicoli non assicurati: se il veicolo che ha la colpa nella causazione del sinistro non è coperto da polizza RCA il fondo interviene per il risarcimento dei danni derivati a cose (in tal caso con una franchigia di € 500,00) e persone coinvolte;
  3. veicoli assicurati con compagnie poste in liquidazione: se il veicolo è correttamente assicurato, ma la compagnia è in liquidazione coatta amministrativa . cioè in fallimento o prossima ad esserlo – il Fondo interviene per la liquidazione dei danni;
  4. veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario: se il proprietario può dimostrare che i terzi hanno cagionato il sinistro stradale utilizzando il veicolo senza il suo consenso, è il Fondo a risarcire gli eventuali danni derivati;
  5. veicoli esteri con targa non corrispondente al veicolo: se non vi è corrispondenza tra i dati di un veicolo immatricolato all’estero e la targa, i danni a persone e cose causati da eventuali incidenti vengono risarciti dal Fondo;
  6. veicoli esteri spediti nel territorio italiano da un altro Stato dell’Unione Europea: se il sinistro stradale avviene nel lasso di tempo che intercorre tra la data di accettazione della consegna dell’auto e i 30 giorni successivi, interviene il Fondo.

 

In caso di sinistro stradale che rientra in una delle fattispecie sopra descritte, il soggetto danneggiato può chiedere l’intervento del FGVS, rivolgendosi ad una delle imprese assicuratrici designate dall’IVASS – Istituto Vigilanza sulle Imprese Assicuratrici.

 

Come ottenere il risarcimento in caso di sinistro stradale?

 

Per ottenere il risarcimento si deve inviare la richiesta a mezzo raccomandata sia alla Consap che all’impresa designata. Dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell’utente, la compagnia assicuratrice designata ha tempo 60 giorni per valutare la domanda e liquidare il risarcimento oppure respingerla. Nel caso di sinistro che vede coinvolto un veicolo assicurato con compagnia in liquidazione coatta amministrativa, i tempi per l’evasione della richiesta di liquidazione si allungano fino a 6 mesi;

I massimali previsti dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada

Come qualsiasi altra polizza assicurativa, anche il FGVS prevede dei massimali per gli importi da liquidare, per cui l’intervento del Fondo è limitato ad € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone ed € 1.220.000,00 nel caso di danni alle cose.

 

Nello specifico, in caso di richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistro causa da veicolo rimasto sconosciuto, l’onere probatorio incombe in capo all’attore, il quale deve provare:

  • le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo;
  • che il veicolo responsabile si è dato alla fuga.

 

L’attore può adempiere a tale onere probatorio mediante il richiamo a mere tracce ambientali o dichiarazioni orali, ma al fine di evitare frodi assicurative viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la poca della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che sia in ogni caso consentito richiedere in capo al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo. In caso di giudizio sarà compito del Giudice prendere in considerazione e valutare ogni elemento prodotto dall’attore ai fini della valutazione della legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

 

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