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Incidente stradale con feriti: da dove iniziare per avere il risarcimento?

Come si risolve la maggior parte degli incidenti?

 

Oltre il 90% dei sinistri si risolvono in tutta semplicità con la sola compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole che gli automobilisti meno sprovveduti hanno la buona abitudine di tenere in macchina; qui non si parla di danni fisici o danni alla persona, non serve il medico legale per stabilire invalidità permanente o temporanea, né tantomeno si parla del contestatissimo danno morale, categoria giurisprudenziale ormai in disuso. Ciò che interessa al legale che si occupa di responsabilità civile è il rimanente 10%.

Qui è invece opportuno che la richiesta di risarcimento venga formulata da un professionista del settore, ovvero l'Avvocato, che dopo avere valutato in ogni aspetto la fattispecie individua la Compagnia assicurativa del soggetto civilmente responsabile ed instaura con la stessa un contraddittorio. In caso di sinistro stradale è, infatti, necessario affidarsi a una figura in grado di gestire nel modo migliore la situazione e di garantire la salvaguardia dei diritti della persona coinvolta, soprattutto se l'incidente ha causato ad essa un danno fisico.

È necessario inoltre che la richiesta di risarcimento venga fatta tempestivamente e per iscritto, ciò può essere fatto anche compilando e inviando il modulo di constatazione amichevole compilato e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti nel sinistro. Anche per questo motivo è bene affidarsi ad un avvocato per gestire la prima fase direttamente successiva al sinistro, per non rischiare di perdere tempo prezioso e compromettere l'intero processo di richiesta di risarcimento.

 

Incidenti nel caso di danno alla persona

 

Non è un luogo comune ritenere che in Italia ogni lesionato potrebbe ottenere un risarcimento più elevato se solo fosse assistito in modo tecnico e professionale da un legale. Ciò però non avviene così frequentemente, perché spesso nel timore di dovere affrontare spese aggiuntive (che in realtà sarebbero a carico dell'Assicurazione), il lesionato evita di rivolgersi al legale avventurandosi da solo in un ambito tanto insidioso quanto dispersivo. In questo modo si corre addirittura il rischio di non veder riconosciuto alcun risarcimento: una compagnia assicurativa interviene solo su ciò che viene dettagliatamente documentato, ed è bene che sia una figura professionale competente ad affiancare il lesionato nella richiesta di risarcimento.

In caso di incidente l'avvocato, con la propria esperienza e professionalità, dovrebbe condurre colui che ha riportato danni alla propria persona ad ottenere dall'assicurazione il maggior risarcimento nel minor tempo possibile, non trascurando di valorizzare ogni singola voce di danno ed affrontando in particolare tre diversi aspetti del medesimo, ovvero:

 

  1. Il danno biologico permanente: quantificato sulla base di apposite tabelle (attualmente si utilizzano quelle del Tribunale di Milano facilmente rintracciabili online) che verte su due fattori: la percentuale di danno (più alta è e maggiore sarà il risarcimento) e l'età del danneggiato (più alta è e minore sarà il risarcimento). Il danno biologico inoltre non considera soltanto l'aspetto fisico ma anche quello psicologico, vanno quindi prese in considerazione anche le conseguenze psicologiche del sinistro.
  2. L'invalidità temporanea riguarda il periodo di tempo che parte dal momento del sinistro in cui la persona non ha potuto muoversi come avrebbe voluto a causa delle lesioni riportate nel sinistro. Vengono considerate due diverse gradazioni: assoluta (quanto la persona è rimasta ricoverata in ospedale o allettata) o parziale al 75%, al 50% o al 25% a seconda della effettiva diminuita capacità di movimento. L'inabilità temporanea assoluta presupone la totale impossibilità di attività lavorativa, quella parziale presupone una possibilità limitata dell'attività lavorativa a seconda della percentuale prevista.
  3. Il danno patrimoniale che accanto alle spese sostenute a causa dell'incidente comprende la diminuita o azzerata capacità lavorativa e dunque il lucro cessante che si esprime nel mancato guadagno causato dalla cessazione dell'attività lavorativa. Esso provoca - direttamente o indirettamente - una diminuzione del patrimonio del soggetto leso e quindi un suo impoverimento. Si prendono in considerazione sia i danni arrecati al veicolo e ai beni di proprietà della persona danneggiata, sia le spese causate dalle lesioni e la conseguente diminuzione del patrimonio.

 

Chi non ha voglia di addentrarsi nei meandri dell'art. 148 del Nuovo Codice delle Assicurazioni che spiega in modo analitico ma al contempo farraginoso la procedura di indennizzo o non si accontenta di rivolgersi alla società di infortunistica stradale pubblicizzata nella bacheca dell'ospedale, è bene che si affidi ad un avvocato esperto in risarcimento del danno da circolazione, il quale accompagni il lesionato in tutto il percorso risarcitorio dal giorno dell'evento a quello dell'indennizzo ed il ruolo del legale è tanto più rilevante quanto più importanti siano le lesioni riportate dalla vittima.

 

Come è cambiata la legislazione oggi?

 

Uno sguardo ai tempi: in caso di incidente con soli danni a cose e oggetti la Compagnia assicuratrice deve inviare al danneggiato l'offerta (ovvero comunicare le ragioni per le quali non ritiene di formulare alcuna offerta) entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta del risarcimento; il termine si riduce a 30 nel caso di compilazione del modulo di denuncia CID sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti. Nel caso in questione nella richiesta di risarcimento deve esserci sempre l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo e dei giorni in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno: la disponibilità deve essere di almeno cinque giorni non festivi. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto, deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata dalla valutazione del danno da parte dell'impresa.

Nel caso i cui siano invece derivate lesioni personali o decesso i termini per l'offerta sono maggiori ovvero 90 giorni dalla ricezione della richiesta danni se corredato da tutta la documentazione necessaria ad istruire il sinistro e per la denuncia del sinistro. In realtà sono quasi sempre termini che non vengono rispettati dalle Compagnie assicurative, le quali si trincerano abitualmente dietro la asserita incompletezza della documentazione a supporto delle richieste. Proprio per questo motivo in caso di danni fisici è necessario intervenire rapidamente, affidandosi ad una figura professionale capace.

Fatto è che, se il danneggiato o le persone coinvolte dichiarano di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede (o meglio, dovrebbe provvedere) al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

Entro analogo termine nel caso in cui la risarcibilità dell'evento sia pacifica, l'assicurazione corrisponde la somma ritenuta congrua per il danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; tale somma, tecnicamente definita “offerta reale” sarà imputata alla liquidazione definitiva del danno e potrà essere dal danneggiato trattenuta come acconto sul maggior danno subito. 

 

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